Responsabilità amministrativa delle società
La responsabilità amministrativa, introdotta dal D.Lgs.231/01, prevede che una società possa essere perseguita dal momento che i suoi manager o i suoi lavoratori compiono determinati reati.
Per questo motivo le società e le organizzazioni in generale devono riporre molta attenzione al proprio sistema organizzativo aziendale allo scopo di prevenire ed evitare i reati per i quali l’organizzazione sarebbe perseguita.

È importante tuttavia specificare che i reati ai quali stiamo facendo riferimento sono quelli compiuti a favore della società, non stiamo trattando quindi reati che riguardano il vantaggio personale di chi li commette e dunque rimaniamo sempre in un contesto di sistema lavorativo.
Il D.Lgs 231/01 tuttavia prevede le possibilità di esonero da parte della società quando questa possiede e ha implementato un modello di organizzazione e gestione aziendale adeguato.
Gli imprenditori non devono obbligatoriamente adottare un sistema di gestione, questo passo è volontario e non cogente ma nel caso non vi fosse il sistema di gestione allora il reato commesso da un dipendente potrebbe causare, nell’immediato, il perseguimento dell’impresa in questione.
Se l’imprenditore adotta il modello di gestione allora può ricorrere alla clausola di esonero prevista all’art. 6 del D.Lgs.231/01: egli potrà dimostrare che il reato commesso dal suo dipendente in favore della società è ascrivibile alla sola condotta del dipendente. Il dipendente infatti, grazie al sistema di gestione e alla valutazione dei rischi infatti, sa cosa fare e come fare poiché ha seguito la formazione ed è tenuto a rispettare le procedure di sistema (i protocolli aziendali).
L’omicidio colposo e le lesioni personali colpose
Nell’ambito della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’introduzione nel D.lgs. 231/01 dell’art. 25-septies sono stati inseriti, nei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Tali ipotesi colpose possono riguardare tutte le società nelle quali possa verificarsi un infortunio o contrarre una malattia professionale.
L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 è il punto cardine di riferimento per le organizzazioni che intendono dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Alle attività di sorveglianza sanitaria
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- Alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sviluppato ai sensi della Norma Internazionale ISO 45001:2018 possiede tutti i requisiti elencati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza risulta tra quelli idonei ad avere un’efficacia esimente: è cioè in grado di proteggere la società e questa idoneità deve essere accertata nei fatti dal giudice che esamina in ambito penale.