La norma ISO 45001:2018 dedica un intero punto alla Leadership dell’Organizzazione e a questa riconosce alcune prerogative che non sono presenti negli altri ruoli. Quando invece parliamo di sicurezza sul lavoro e non facciamo riferimento alla norma, allora invochiamo spesso il ruolo del “Datore di lavoro”.
Quale rapporto c’è tra la figura dell’alta direzione e quella del datore di lavoro?
La norma ISO al punto 5.1 Leadership e impegno, riferendosi all’alta direzione, dice che questa deve dimostrare leadership ed impegno (nei confronti del sistema) assumendosi la piena responsabilità e l’obbligo complessivo di rendere conto della prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché della predisposizione dei luoghi di lavoro e attività sicuri e salubri.

Questo requisito espresso così chiaramente mette subito in relazione la figura dell’alta direzione con quella di datore di lavoro. Per l’art. 2 del D.Lgs81/2008 il datore di lavoro, in ambito privato, è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
In entrambe le espressioni la parola più interessante è “responsabilità” che tradotto in termini semplici significa “capacità di dare una risposta alle cose che si presentano”.
L’individuazione del datore di lavoro è una delle prime cosa da fare quando provvediamo allo sviluppo del sistema di gestione per la salute e la sicurezza. L’individuazione di tale figura avviane dal punto di vista giuridico grazie al Dlgs.81/2008 mentre, dal punto di vista operativo, dal punto 5.1 della ISO 45001.
Giuridicamente, il datore di lavoro può essere identificato nei modi seguenti:
- Nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente delegato ad uno soltanto
- Nelle Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell’infortunio occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti
- Nella Società in Accomandita Semplice è Datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all’accomandante
- Nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, sul Consiglio di Amministrazione e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto
- Nelle Cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto.
Nello sviluppo del sistema ISO 45001, all’individuazione del datore di lavoro segue la sua configurazione all’interno del sistema stesso. Il suo ruolo e le sue responsabilità devono essere ben inquadrate affinché il sistema funzioni.
Se, all’inizio dell’implementazione, assistiamo alla maniera con cui il datore di lavoro entra nel suo ruolo di alta direzione allora già possiamo prevedere quali siano le performance dell’organizzazione. Con ciò si vuole sottolineare quanto sia importante l’atteggiamento del datore di lavoro nei confronti del sistema sicurezza e nei confronti dei lavoratori.
Se il datore di lavoro assume di sé l’onere di proteggere i lavoratori attraverso l’impiego del sistema di gestione allora questi diventa “Alta direzione”. Se questo passaggio non si verifica perché il datore di lavoro sceglie di dedicarsi alla mera esecuzione di un business, allora il sistema rimane privo della sua figura fondamentale e si dissolve nel tempo e con essa anche la sua certificazione.
Durante lo sviluppo del sistema, mentre da una parte si analizza il contesto dall’altra devono essere dedicate delle vere e proprie sessioni di consulenza a quella che sta per diventare l’alta direzione. Il lavoro da compiere presso il datore di lavoro non è tanto quello di illustrare e far comprendere le responsabilità indicate dal D.Lgs. 81 e dalla ISO 45001, quanto quello di aiutare il datore di lavoro a fare un percorso in cui la responsabilità per la sicurezza, rimasta latente chissà per quanto tempo, emerge e viene a galla in maniera evidente anche agli occhi di tutti i lavoratori e le parti interessate.
Nella realtà della consulenza aziendale si assiste troppo spesso ad una sorta di delega con la quale il datore di lavoro, nel migliore dei casi, indica al consulente un suo uomo di fiducia con cui sviluppare tutta l’architettura del sistema di gestione. Ma questo non è affatto l’approccio giusto in quanto, nella logica della ISO 45001:2018, il fenomeno “alta direzione” non si regge senza una sua manifestazione completa di fatti.
É l’alta direzione a dover dimostrare agli altri (lavoratori e parti interessate) di assicurare che vengano stabiliti politica ed obiettivi per la sicurezza. Il risultato apprezzabile di tale compito lo si scorge quando, secondo l’intima opinione di ciascun lavoratore, è stato veramente il datore di lavoro a preoccuparsi di tale faccenda e non altri al posto suo.
É l’alta direzione a dover dimostrare agli altri (lavoratori e parti interessate) di assicurare che i requisiti del sistema di gestione siano integrati nei processi di business. Gli adempimenti della sicurezza infatti saranno presenti nelle attività lavorative quotidiane e non devono essere trattati a parte come se la produzione e la sicurezza viaggiassero su due binari differenti.
L’alta direzione deve dare dimostrazione di come stabilisce e mette a disposizione le risorse necessarie al funzionamento del sistema. Ecco perché dal punto di vista giuridico il datore di lavoro deve necessariamente avere il potere di budget e di spesa.

L’alta direzione deve comunicare l’importanza del sistema di gestione e deve guidare gli altri affinché contribuiscano ai risultati di efficacia del sistema.
In parole sintetiche e semplici possiamo dire che mentre il ruolo di datore di lavoro discende dall’alto, nel senso che in base a delle circostanze, si viene riconosciuti come tali per determinate condizioni previste dal D.Lgs 81/2008, per il ruolo dell’alta direzione invece c’è bisogno del fenomeno della dimostrazione. L’alta direzione funziona solamente se dà evidenza oggettiva del suo impegno nei confronti dei lavoratori e delle parti interessate.
Possiamo dunque terminare l’argomento dicendo che un sistema di gestione dispone di un’alta direzione solo nel momento in cui essa manifesta il proprio impegno e la propria responsabilità, in tutti gli altri casi il ruolo di alta direzione è un ruolo fittizio.
Obblighi del Datore di Lavoro – Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
- Valutazione dei rischi
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi
- Organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
- Controllo sanitario
- Informazione e la formazione
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
- Uso di segnali di avvertimento
Obblighi Datore di Lavoro – Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni che
- Risulti da atto scritto recante data certa
- Il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
- Attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
- Attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Obblighi Datore di Lavoro – Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81/08, art. 17)
Non sono delegabili
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
- La designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- Nominare il medico competente
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- Limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
- Richiedere l’osservanza delle norme da parte dei singoli lavoratori
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione e formazione
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR
- Elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti
- Comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50)
- Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto
- Convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti
- Aggiornare le misure di prevenzione
- Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità